Regolamento EU 542/2017 del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria
Dal 2020, le notifiche dei preparati pericolosi all’Istituto Superiore della Sanità sono state sostituite da nuove notifiche all’ECHA secondo le indicazioni introdotte dal Regolamento EU 542/2017 del 22 marzo 2017 (inserito nel Regolamento CLP 1272/2008 come allegato VIII).
Una delle novità del Regolamento è l’inserimento nella notifica del codice Identificatore unico di formula (UFI). L’UFI è un codice alfanumerico unico che individua inequivocabilmente un prodotto immesso sul mercato. L’UFI deve essere apposto sull’etichetta della miscela o sull’imballaggio del prodotto, preceduto dalla sigla UFI.
Per le miscele non ancora presenti sul mercato, gli obblighi di presentare informazioni armonizzate e di apporre l’UFI sull’etichetta sono:
- 1° gennaio 2021 uso professionale o al consumo
- 1° gennaio 2024 uso industriale (se la miscela ad uso industriale fosse stata riformulata più a valle nella catena di approvvigionamento e fosse finita in un prodotto al consumo si sarebbe dovuto rispettare la data del 1° gennaio 2021).
Coloro che dispongono di miscele già notificate a livello nazionale (in Italia all’ISS) possono beneficiare di un periodo transitorio che si conclude il 1° gennaio 2025. Tuttavia, per le miscele modificate, è necessario rispettare gli obblighi di informazione armonizzata, prima di immetterle sul mercato.
Dal 1° gennaio 2025 l’UFI sarà obbligatorio sull’etichetta di tutti i prodotti classificati come pericolosi.
Aggiornamento del 23/01/2024 della “Candidate list” dell’ECHA
(https://echa.europa.eu/it/-/echa-adds-five-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list)
La “Candidate list” dell’ECHA è una lista di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – Substances of Very High Concern identification) che l’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA), ha l’obbligo di pubblicare e aggiornare.
L’ECHA ha aggiunto cinque nuove sostanze chimiche all’Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate:
- 2,4,6-tri-terz-butilfenolo
- 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo
- 2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan1-one
- Bumetrizolo
- Prodotti della reazione di oligomerizzazione e alchilazione di 2-fenilpropene e fenolo
- Dibutilftalato (voce aggiornata)
L’elenco ora contiene 240 voci. In futuro queste sostanze potrebbero essere inserite nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del REACH). Se una sostanza è presente in tale elenco, le aziende non potranno utilizzarla a meno che non richiedano l’autorizzazione e la Commissione Europea ne autorizzi l’uso.
Related Articoli
SOSTANZE REPROTOSSICHE: Decreto attuativo della Direttiva UE 2022/431
Direttiva UE 2022/431 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9/03/2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 - Attuazione della direttiva UE 2022/431 del Parlamento europeo…
REPORTING DI SOSTENIBILITA’
Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 - Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità Il Decreto Legislativo n. 125 del…