Entro il 31/07/2012 dovranno presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera le attività che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006, anche alla luce delle modifiche introdotte con il D.lgs. 128/2010, e che non erano già inserite nel DPR 203/88. Sono comprese le domande di autorizzazione generale per le attività in deroga (art. 272 comma 2).
Tra le attività introdotte ricordiamo:
– gli impianti termici civili con potenzialità superiore a 3 MW
– gruppi elettrogeni di potenza termica nominale superiore a 1 MW, se alimentati a metano o GPL superiore a 3 MW
Ricordiamo inoltre che il D.Lgs. n. 128/2010 ha abrogato le esclusioni all’assoggettabilità dell’autorizzazione alle emissioni (comma 12 dell’art. 269), quindi tutte le emissioni in atmosfera:
– o sono soggette a comunicazione al Comune di poca significatività (attività in deroga, art. 272, comma 1),
– o sono soggette ad autorizzazione generale alla Provincia (attività in deroga, art. 272, comma2),
– o sono soggette ad autorizzazione ordinaria alla Provincia (art. 269).
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione e sanzionabile ai sensi dell’art. 279, comma 1)