SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103: Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Circolare INL n. 1357 del 31/07/2024: Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118” – prime indicazioni operative

Circolare INL n. 6774 del 17/09/2024: Violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024

Il decreto emanato allo scopo di fornire una semplificazione dei controlli sulle attività economiche e trova applicazione ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.

Tra gli ambiti considerati rientrano anche la protezione ambientale e la sicurezza dei lavoratori.

La norma prevede la definizione di un livello di rischio BASSO al quale associare un Report certificativo. I criteri per assegnare questo report devono essere definiti con una norma UNI e devono tenere in considerazione tra l’altro:

  • Il possesso di una certificazione del sistema di gestione
  • Altre certificazioni riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance)
  • L’esito dei controlli subiti nei precedenti 3 anni

 

Questo report, su richiesta dell’azienda, sarà rilasciato da un Organismo di accreditamento e sarà oggetto di certificazione con audit periodici.

Le amministrazioni dovranno programmare i controlli in ragione del profilo di rischio, le informazioni dell’azienda e gli esiti di tutti i controlli dovranno essere archiviati in un Fascicolo informatico delle imprese.

 

Qui di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni:

  • Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno.
  • Quando, all’esito del controllo, l’amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi.
  • L’amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
  • Non possono essere effettuate due o più ispezioni sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.
  • Le amministrazioni non possono richiedere all’Azienda la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico

 

Infine, è stato introdotto il “diritto all’errore scusabile”, si tratta di una diffida a porre termine alla violazione, adempiendo alle prescrizioni violate e rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida, nei casi in cui:

  • è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro,
  • l’organo di controllo incaricato, accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili,
  • la violazione deve essere materialmente sanabile, sono pertanto da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile

La diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

 

Il decreto è entrato in vigore il 2 agosto, ma si rimane in attesa della piena applicazione in considerazione della realizzazione di tutti gli interventi previsti (fascicolo dell’impresa; certificazione del rischio basso;…).

30 Ottobre 2024 in Ambiente, Ambiente-Energia, Approfondimenti, NEWS