D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103: Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Circolare INL n. 1357 del 31/07/2024: Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118” – prime indicazioni operative
Circolare INL n. 6774 del 17/09/2024: Violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024
Il decreto emanato allo scopo di fornire una semplificazione dei controlli sulle attività economiche e trova applicazione ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli.
Tra gli ambiti considerati rientrano anche la protezione ambientale e la sicurezza dei lavoratori.
La norma prevede la definizione di un livello di rischio BASSO al quale associare un Report certificativo. I criteri per assegnare questo report devono essere definiti con una norma UNI e devono tenere in considerazione tra l’altro:
- Il possesso di una certificazione del sistema di gestione
- Altre certificazioni riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance)
- L’esito dei controlli subiti nei precedenti 3 anni
Questo report, su richiesta dell’azienda, sarà rilasciato da un Organismo di accreditamento e sarà oggetto di certificazione con audit periodici.
Le amministrazioni dovranno programmare i controlli in ragione del profilo di rischio, le informazioni dell’azienda e gli esiti di tutti i controlli dovranno essere archiviati in un Fascicolo informatico delle imprese.
Qui di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni:
- Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno.
- Quando, all’esito del controllo, l’amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi.
- L’amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
- Non possono essere effettuate due o più ispezioni sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.
- Le amministrazioni non possono richiedere all’Azienda la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico
Infine, è stato introdotto il “diritto all’errore scusabile”, si tratta di una diffida a porre termine alla violazione, adempiendo alle prescrizioni violate e rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida, nei casi in cui:
- è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro,
- l’organo di controllo incaricato, accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili,
- la violazione deve essere materialmente sanabile, sono pertanto da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile
La diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.
Il decreto è entrato in vigore il 2 agosto, ma si rimane in attesa della piena applicazione in considerazione della realizzazione di tutti gli interventi previsti (fascicolo dell’impresa; certificazione del rischio basso;…).
Related Articoli
SOSTANZE REPROTOSSICHE: Decreto attuativo della Direttiva UE 2022/431
Direttiva UE 2022/431 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9/03/2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 - Attuazione della direttiva UE 2022/431 del Parlamento europeo…
REPORTING DI SOSTENIBILITA’
Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 - Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità Il Decreto Legislativo n. 125 del…